Art. 111 Costituzione, 2° comma: " Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".
E’ il diritto ad essere risarciti per le lungaggini processuali, vale a dire per l’eccessiva ed irragionevole durata di un processo. Il diritto all'equa riparazione è previsto dall’art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalla legge nazionale n. 89/2001 (nota come “legge Pinto”).
Chi è stato coinvolto in un processo di qualunque tipo - civile, penale, amministrativo, pensionistico, fallimentare, militare, etc. - per un periodo di tempo “irragionevole”, cioè troppo lungo, può ottenere il risarcimento del danno morale da ingiusta attesa, che consiste mediamente in 1.000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo. La durata ragionevole del processo è considerata, generalmente, di tre anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione. Il risarcimento può essere chiesto anche se il giudizio è terminato con una transazione (Cass. 8716/06, Cass. 11.03.05 n. 5398).
Il diritto all’equa riparazione si fa valere presentando ricorso tramite avvocato alla Corte di Appello territorialmente competente.
Il presupposto imprescindibile per poter avviare una causa di equa riparazione, è il fatto di aver proposto una domanda ad un Giudice (Tribunale, Corte dei Conti, TAR ...) che sia ancora pendente o che sia stata decisa con sentenza emessa dopo numerosi anni.
Il nostro Studio legale, altamente specializzato in materia, anticipa tutte le spese necessarie per avviare la causa di equa riparazione e calcola il proprio compenso esclusivamente in percentuale sulla somma recuperata (c.d. patto di quota-lite). Nessuna somma sarà dovuta ai legali in caso di esito negativo della causa di equa riparazione.
Il nostro compenso professionale verrà richiesto soltanto in caso di esito positivo dell'azione giudiziaria e soltanto al momento dell'effettiva riscossione della somma che liquiderà la Corte di Appello.
In buona sostanza che si rivolge al nostro Studio legale è certo di non rimetterci un centesimo se non recupera il proprio credito da eccessiva durata del processo nei confronti dello Stato e di pagare solo a causa vinta ed a somma concretamente riscossa.
La fase “amministrativa”, ossia della domanda di integrazione pensionistica alla Pubblica Amministrazione, non conta ai fini del suddetto risarcimento: conta solo ed esclusivamente la fase “giudiziaria”, ossia il segmento temporale che intercorre tra la domanda giudiziaria (ricorso, citazione...) e la sentenza giudiziaria.
L'art. 4 Legge n. 89/2001, prevede un termine, a pena di decadenza, di 6 mesi che decorre, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza giudiziaria emessa in ritardo; in pratica, 1 anno, 6 mesi e 45 giorni (periodo feriale) dalla data di deposito/pubblicazione della sentenza emessa in ritardo, in primo o in secondo grado di merito:salvo che la sentenza sia passata in giudicato in tempo anteriore, per decorrenza del termine “breve” di 60 giorni dalla notifica della sentenza, ad iniziativa di una delle parti (ipotesi, peraltro, meno frequente nella pratica).
Trattasi di domanda che viene posta con notevole frequenza al nostro Studio.
La moltitudine dei decreti in attesa di pagamento in tutta Italia è a dir poco esorbitante. Trattasi dunque di un fenomeno “patologico di massa". Esiste una problematica sostanziale di fondo che si manifesta in gravi impedimenti burocratici, finanziari, economici e legislativi.
In sintesi, due sono le cause principali del ritardato pagamento:
1) la lentezza del processo di cognizione davanti la Corte di Appello adita, a causa delle disfunzioni del sistema giustizia italiano (carenza di personale, tra cancellieri e magistrati, a fronte della sempre crescente domanda di risarcimento da eccessiva durata dei processi...);
2) il deficit delle casse pubbliche: mancando fondi a bilancio per ottemperare ai numerosissimi decreti di condanna dello Stato italiano e, dunque, per pagare le cause di equa riparazione, l'unica via efficace e sicura è avviare l'azione esecutiva, ossia una NUOVA causa, con i suoi tempi...
* * *
Si premette anzitutto che la tempistica occorrente per l'effettiva riscossione del risarcimento spettante al ricorrente varia in base alla rapidità con cui le Corti d'Appello dislocate sul territorio nazionale sono solite fissare l'udienza di discussione del ricorso e, successivamente, depositare nella cancelleria il provvedimento conclusivo della procedura, anche in funzione dei rispettivi carichi di lavoro (SOLITAMENTE ENORMI!).
L'ORDINANZA 16 MARZO 2010 N. 6306 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, HA ULTERIORMENTE RALLENTATO L'ITER DEI GIUDIZI DI COGNIZIONE DAVANTI ALLE VARIE CORTI DI APPELLO NAZIONALI.
TALE ASSURDO PROVVEDIMENTO, INFATTI, HA STRAVOLTO LA DECENNALE INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE REGOLE IN MATERIA DI COMPETENZA TERRITORIALE A DECIDERE LE CAUSE DI EQUA RIPARAZIONE: TALE ORDINANZA, ADDIRITTURA, VIENE INTERPRETATA DALLE VARIE CORTI DI APPELLO NAZIONALI CON EFFICACIA RETROATTIVA!
COSA SIGNIFICA, IN PRATICA, QUESTO PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E COME INCIDE, IN PRATICA, SULL'ALLUNGARSI DEI TEMPI?
PONIAMO, AD ESEMPIO, L'IPOTESI IN CUI L'AVVOCATO, BASANDOSI SULLE PRECEDENTI REGOLE DI COMPETENZA TERRITORIALE, HA AVVIATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA UNA CAUSA DI EQUA RIPARAZIONE PER ECCESSIVA DURATA DI UN GIUDIZIO DAVANTI AL TAR LAZIO, NELL'APRILE 2009.
AL 16 MARZO 2010, DATA IN CUI VIENE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CON I TEMPI "BIBLICI" DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, E' NORMALE CHE LA CAUSA SIA ANCORA PENDENTE E NON DECISA.
EBBENE, IN TALE IPOTESI, ECCO QUEL CHE SUCCEDE; LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SI DICHIARA INCOMPETENTE PER TERRITORIO A DECIDERE LA CAUSA DI EQUA RIPARAZIONE ED ASSEGNA UN TERMINE (SOLITAMENTE BREVISSIMO..) PER RIASSUMERE LA CAUSA MEDESIMA DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA (TERRITORIALMENTE COMPETENTE SECONDO LE NUOVE REGOLE).
CIO' RAPPRESENTA UN ARBITRARIO CAMBIAMENTO DELLE REGOLE DEL GIOCO DURANTE LA PARTITA, PERCHE' - NELL'ESEMPIO FATTO - LA CAUSA ERA STATA AVVIATA 1 ANNO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE! PERTANTO DOVREBBE VALERE LA VECCHIA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE CIRCA LE REGOLE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE A DECIDERE, NON LA NUOVA INTERPRETAZIONE FORNITA DALLA CASSAZIONE!! E INVECE ACCADE CHE LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SI DICHIARI INCOMPETENTE, APPLICANDO LA NUOVA INTERPRETAZIONE SOPRAVVENUTA IN CORSO DI CAUSA!
E MAGARI LA CORTE DI APPELLO ROMANA DECIDE IN TAL SENSO A DISTANZA DI 2-3 ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO DI EQUA RIPARAZIONE! LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, A SUA VOLTA, HA TEMPI ANCORA PIU' "BIBLICI".....
SIAMO AL CAMBIO DELLE REGOLE DEL GIOCO DURANTE LA PARTITA, AL "FILOSTATALISMO" CONCLAMATO, PURTROPPO...
TANTO PIU' CHE LA CORTE DI CASSAZIONE (ordinanza 17 giugno 2010, n. 14627) HA CHIARAMENTE VIETATO L'APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLE PROPRIE DECISIONI CHE MUTANO UN PRECEDENTE INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE!
* * *
La causa del ritardato pagamento, inoltre, dipende dal deficit delle casse pubbliche.
Attualmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (o il Ministero della Giustizia, se si tratta di irragionevole durata di processo civile) non è in grado di far fronte alle numerosissime richieste economiche di risarcimento da equa riparazione che provengono da tutta Italia !!
Pertanto, l'unico rimedio possibile per ottenere concretamente il pagamento della somma liquidata dalla Corte di Appello è stato, fino al febbraio 2009, l’azionamento della procedura esecutiva (precetto e pignoramento presso terzi - cioè presso Equitalia SpA).
Senonchè - dal 1° marzo 2009 - la situazione si è ulteriormente aggravata, sia pure in modo non irreversibile; infatti, con Legge 27 febbraio 2009 n. 14, art. 7 – novies il Parlamento ha approvato la seguente nuova disciplina in materia di riscossione dei debiti a carico dell'Amministrazione dello Stato: << non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione [leggi Equitalia SpA] e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 >>. In sostanza Equitalia può pignorare immobili per cartelle esattoriali di scarso valore, mettendo sul lastrico famiglie intere, ma - non si sa per quale arcano motivo - non può essere pignorata...
Ciò non comporta, ovviamente, un blocco totale e definitivo dei pagamenti, ma un ulteriore ritardo negli stessi.
Lo Studio legale - per sbloccare i pagamenti - sta avviando apposite procedure esecutive presso il Tribunale di Roma.
In sintesi, questo è l’iter attualmente seguito:
A) acquisizione del provvedimento giudiziario con formula esecutiva (il cd. “titolo esecutivo”) presso la Cancelleria della Corte di Appello (trattasi di operazione che richiede, mediamente, due/tre mesi dopo il deposito del provvedimento presso la Cancelleria stessa; solite problematiche di mancanza di personale, addossate agli utenti della Giustizia...);
B) notificazione del titolo esecutivo al Ministero competente da parte dell'UNEP della Corte di Appello di Roma (operazione che, dato il notevole accumulo di atti presso l'Ufficio notifiche della Corte di Appello di Roma, richiede in media circa 30/40 giorni tra consegna dell'atto da notificare e ritiro dell'originale dell'atto notificato);
C) notificazione dell’atto di precetto (trascorsi 120 giorni – non prima, in base all’art. 14 Decreto legge n. 669/96, convertito in Legge n. 30/97 – dalla data di notifica del titolo esecutivo) al competente Ministero;
D) notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi;
E) instaurazione del processo esecutivo: i tempi di fissazione dell'udienza per l'assegnazione concreta delle somme da parte del Giudice dell'esecuzione, sono estremamente variabili ed imprevedibili (solitamente anche 1 anno!);
F) emissione, da parte del Giudice dell’esecuzione, dell’ordinanza di assegnazione;
G) acquisizione e notificazione della stessa ordinanza con formula esecutiva al terzo pignorato (la Equitalia S.p.A., fino al 1° marzo 2009: attualmente, la Banca d'Italia-Sede centrale di Roma), che deve concretamente pagare;
H) pagamento effettivo da parte del terzo pignorato.
La lentezza di questo complicato iter, in parte deriva dalla legge, che certamente non favorisce colui che è creditore nei confronti della Pubblica Amministrazione, in parte deriva dalla crisi in cui versa notoriamente il sistema-giustizia italiano, stante la burocrazia “borbonica” delle Cancellerie (del tutto arbitraria, ad esempio, è la consegna del titolo esecutivo dopo MESI dal deposito del provvedimento giudiziario: mesi che vanno ad accumularsi ai 120 giorni prima dei quali non è possibile notificare il precetto…) e la frequente mancanza di personale all’interno delle stesse Cancellerie: meccanismi certamente non facili da far comprendere a persone anziane, il cui primo pensiero, non di rado, è che la colpa del mancato, tempestivo, pagamento … sia dell’avvocato!!
A complicare ulteriormente le cose, come se già non bastasse quanto sopra descritto, sono gli errori materiali in cui spesso incorrono le Cancellerie nel trascrivere i nominativi dei ricorrenti sui provvedimenti giudiziari o sulle ordinanze di assegnazione.
Per correggere tali errori (condizione indispensabile perchè l'azione esecutiva vada in porto ed il ricorrente venga pagato), occorre attivare una procedura che mediamente si conclude dopo sei/sette mesi: questa ulteriore perdita di tempo, ovviamente, va ad incrementare il già notevole ritardo del pagamento!!
Si spera di aver contribuito a far chiarezza sulla ESTREMA complessità della situazione: appena gli strumenti giuridici azionati danno risultati concreti, è nostra cura avvertire gli interessati.
SI SEGNALA, INFINE, che in data 21 dicembre 2010 la Corte di Strasburgo, nella causa n. 45867/07, “Gaglione ed altri c. Italia”, ha pronunciato contro l’Italia una sentenza di condanna proprio in ragione degli anni di ritardo con cui vengono pagati nel nostro Paese gli indennizzi in materia di equa riparazione; nel caso di specie sono stati accorpati e decisi ben 475 ricorsi in cui si lamentava un ritardo nel pagamento che variava da 9 a 49 mesi. Ed in ogni caso i pagamenti sono avvenuti a seguito dell’instaurazione di procedure esecutive coattive!
iN QUESTO QUADRO, CI SI POTREBBE DOMANDARE SE CONVIENE AVVIARE LE CAUSE DI EQUA RIPARAZIONE.
LA RISPOSTA E' AFFERMATIVA: I TEMPI, COME CHIARITO, SONO LUNGHI, MA ALLA FINE IL PAGAMENTO E' SICURO E LA PAZIENZA DEL RICORRENTE VIENE PREMIATA; SENZA AVER SOSTENUTO ALCUNA SPESA, IL RICORRENTE SI RITROVERA' UN CONCRETO RISTORO ECONOMICO, GRAZIE AL NOSTRO INTERVENTO!
Al quesito, in linea di principio (salvi i rari casi di "abuso del diritto", allorchè il ricorrente era pienamente consapevole della assoluta temerarietà ed inammissibilità della pretesa azionata in giudizio), deve darsi risposta negativa.
L'esito, positivo o negativo, del giudizio irragionevolmente durato, di regola, non conta.
In altri termini, ai fini del risarcimento da equa riparazione, non ha alcuna rilevanza l’esito finale del procedimento, ma solo la sua durata, dal momento che viene semplicemente risarcito lo «stress» di essere stati parte di un procedimento per un tempo più lungo rispetto a quello previsto come "durata ragionevole".
Si cita, in proposito, la giurisprudenza della Corte di cassazione; Cass., sez. I civ., sent. 19.1.2005 n. 1094.
In tale sentenza, la Suprema Corte di cassazione ha statuito che "una volta accertata l'esistenza del nesso di causalità, può convenirsi con la conclusione che, «in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo stesso, attori o convenuti, a prescindere dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, perché l'esito favorevole della causa [ ... ] non è di regola condizione di azionabilità della pretesa indennitaria, salvi i casi di abuso (del diritto, n.d.r., come sopra spiegato)".
Alla domanda sub A), deve darsi risposta affermativa.
Costoro agiranno, in tal caso, "iure hereditatis", in qualità di coeredi; pertanto i benefici della Legge Pinto si calcoleranno per costoro dalla data del ricorso introduttivo del giudizio pensionistico fino alla data del decesso del de cuius.
Quanto alla domanda sub B), occorre premettere che in caso di riassunzione della causa pensionistica davanti alla Corte dei Conti e di successiva proposizione della causa di equa riparazione, la vedova ed ai figli agiranno sia "come coeredi", sia "in proprio".
- come coeredi,i benefici della Legge Pinto si calcoleranno per costoro dalla data del ricorso introduttivo del giudizio pensionistico fino alla data del decesso del de cuius;
- in proprio, ULTERIORI benefici della Legge Pinto matureranno per costoro dalla data della riassunzione della causa pensionistica, fino alla data della pronuncia della sentenza.
Nella pratica, è raro che i coeredi maturino ulteriori benefici "in proprio" a seguito della riassunzione della causa pensionistica: ciò per il semplice fatto che la Corte dei Conti, normalmente, non impiega più di tre anni dalla data della riassunzione ad emanare la "fatidica" sentenza...
Quindi, nella normalità dei casi, gli eredi legittimi del pensionato che intendano riassumerne la causa pendente davanti alla Corte dei Conti ed in seguito promuovere ricorso di equa riparazione, dovranno accontentarsi del risarcimento maturato fino alla data del decesso del de cuius.
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APPENDICE: LEGGE 24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile. (G.U. SERIE GENERALE N. 78 DEL 3/4/2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE
Art. 1 (Pronuncia in camera di consiglio)
1. L'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".
Capo II EQUA RIPARAZIONE
Art. 2 (Diritto all'equa riparazione)
1. Chi ha subi'to un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessita' del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione dell'avvenuta violazione.
Art. 3 (Procedimento)
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. (1)
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, e' notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facolta' di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui e' fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che e' a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.
(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1224 della Legge Finanziaria 2007.
Art. 4 (Termine e condizioni di proponibilita')
1. La domanda di riparazione puo' essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, e' divenuta definitiva.
Art. 5 (Comunicazioni)
1. Il decreto di accoglimento della domanda e' comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Art. 6 (Norma transitoria)
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano gia' tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2001